Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale di cui all'articolo 8, comma 2, e al Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 7, comma 1, è garantita attraverso:

          a) la destinazione, in sede di approvazione della legge finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5 per cinque delle somme destinate nell'anno finanziario 2007 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente;

          b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscali;

          c) la destinazione dei fondi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste per la violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;

          d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al commercio delle acque minerali;

          e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico.

 

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      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'istituzione e le modalità di applicazione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
      3. Le risorse destinate dagli enti locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno disciplinati dalla legge finanziaria annuale.